Trattato teo-pol

Trattato teologico politico – Baruch Spinoza

a cura di Remo Cantoni e Franco Fergnani, ediz UTET

Prefazione

“Se gli uomini potessero procedere a ragion veduta in tutte le loro cose o se la fortuna fosse loro sempre propizia, non andrebbero soggetti ad alcuna superstizione. Ma, poiché essi vengono spesso a trovarsi di fronte a tali difficoltà che non sanno prendere alcuna decisione e poiché il loro smisurato desiderio degli incerti beni della fortuna li fa penosamente ondeggiare tra la speranza e il timore, il loro animo è quanto mai incline a credere qualsiasi cosa; quando è preso dal dubbio, esso è facilmente sospinto or qua or là, e tanto piú allorché esita in preda alla speranza o al timore, mentre nei momenti di fiducia è pieno di vanità e presunzione.

Credo che nessuno ignori queste cose, benché io sia convinto che la maggior parte degli uomini non conoscano se stessi; nessuno, infatti, che sia vissuto tra gli uomini può non essersi accorto come per la maggior parte essi siano cosí ricchi di sapienza, finché le cose vanno bene e ancorché siano ignorantissimi, da ritenersi offesi se qualcuno voglia dar loro consigli; mentre nelle avversità non sanno da che parte voltarsi e implorano consiglio a destra e a sinistra, e non c’è suggerimento cosí insulso, cosí assurdo o inutile ch’essi non seguano; salvo poi, per i motivi piú insignificanti, tornare ad oscillare tra la speranza del meglio e il timore del peggio.”

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CAP. XVI

È certo infatti che la natura, considerata in se stessa, ha un diritto supremo su tutto ciò che rientra nel suo potere, ossia il diritto di natura si estende fin là dove giunge la potenza della natura, poiché la potenza della natura fa tutt’uno con la potenza di Dio, ente che detiene su ogni cosa il diritto supremo. Ma poiché la potenza globale della natura non è altro che la somma delle potenze di tutti gli individui congiunti, ne segue che ogni individuo ha un diritto sovrano su tutto ciò che cade sotto il suo potere, ossia che il diritto di ciascuno si estende fin là dove giunge la sua particolare potenza. Poiché inoltre è legge fondamentale della natura che ciascun essere si sforzi di perseverare nel proprio stato per quanto gli è possibile, e ciò senza tener conto di ragioni estranee, ma solo delle sue proprie, ne consegue che ciascun individuo gode di un diritto assoluto a quell’esistenza e a quell’attività (come ho detto) che sono conformi alla sua determinata natura.

Il diritto naturale di ciascun uomo è dunque determinato e definito non da una saggia razionalità, bensì dalla propria cupidigia e dalle proprie possibilità. Non tutti infatti sono disposti per natura a conformare il loro operato alle norme e ai princìpi della razionalità; al contrario, tutti nascono ignari di tutto, e prima che possano apprendere un retto modello di vita ed acquisire l’abito della virtù, passa la più parte della loro vita, anche se abbiano beneficiato di una buona educazione.

A ciascuno, in quanto considerato sotto il dominio della natura, sarà dunque lecito per primario diritto tendere al conseguimento di quanto egli — guidato da un retto ragionamento oppure dall’impeto delle passioni — giudichi vantaggioso, e parimenti lecito raggiungere il suo scopo con qualsiasi mezzo: sia con la violenza, sia con la frode, sia con la preghiera, sia infine in quel modo in cui potrà riuscirgli più facile. Di conseguenza avrà diritto di considerare come proprio nemico chi voglia impedire l’attuazione del suo intento”

La natura non è racchiusa e costretta entro i princìpi della razionalità umana i quali mirano alla conservazione e all’effettivo interesse degli uomini; essa ne abbraccia infiniti altri che concernono l’ordinamento eterno dell’intera natura di cui l’uomo è una particella; ed è dalla necessità di tale ordinamento che tutti gli esseri sono determinati, ciascuno nel modo proprio, ad esistere e ad agire.

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APPUNTI da

Trattato teologico politico – Baruch Spinoza, traduzione di Alessandro Dini. (Opera Posthuma, ed. Bompiani)

Cap IV-3: La legge divina è un modo di vivere che ha come fine il raggiungimento del sommo bene, cioè la conoscenza e l’amor di Dio.

cap. IV-4 La legge divina naturale è universale, non esige la fede nelle storie né le cerimonie, ed è fine a se stessa.

cap XIV-4: Separazione della fede, o teologia, dalla filosofia. “Lo scopo della filosofia non è altro che la verità, mentre quello della fede non è altro che l’ubbidienza e la pietà

cap XV-2 : Teologia e filosofia costituiscono due ambiti distinti in accordo fra loro.

cap. XVI-1 : il diritto naturale è determinato dal desiderio e dalla potenza di ciascuno.

cap. XVI-2 : utilità e necessità del patto costitutivo dello Stato

“nessuno può dubitare quanto sia più utile per gli uomini vivere secondo le leggi e i dettami certi della nostra ragione, i quali hanno di mira soltanto il vero utile degli uomini.”

“frenare l’appetito che induce a un danno per l’altro… e difendere il diritto dell’altro come il proprio”

legge fermamente scritta nella natura umana: sceglie il bene maggiore e il male minore.

“il patto non può avere alcuna forza se non in ragione dell’utilità, tolta la quale anche il patto viene insieme tolto e non è più valido”

“suprema utilità e necessità dello Stato

“quanto della sua potenza ciascuno trasferisce all’altro con la forza o spontaneamente, altrettanto cede necessariamente all’altro del suo diritto…”

cap. XVI-3: Fondamenti e vantaggi della forma democratica del potere sovrano. La differenza tra lo schiavo e il suddito.

“democrazia si definisce come l’associazione di tutti che ha collegialmente il diritto a tutto ciò che può.”

Suprema podestà deve comandare e provvedere al bene comune, e i sudditi ubbidire, fin tanto che ha la potenza di governare.

“Nell’ambito del potere democratico c’è meno da temer cose assurde perché il suo compito è quello di evitare le cose assurde dell’appetito e di contenere gli uomini per quanto possibile entro i limiti della ragione, perché vivano in pace e in concordia.”

“schiavo è colui che è trascinato dal suo piacere al punto da non poter vedere né fare ciò che per lui è utile, e libero è soltanto colui che vive con tutto l’animo sotto la guida della ragione.”

“È massimamente libero quello Stato le cui leggi sono fondate sulla retta ragione.”

“il governo democratico sembra il più naturale e il più conforme alla libertà che la natura concede a ciascuno.”

cap. XVI-4: Cosa sono nello stato civile il diritto privato e il torto, la giustizia e l’ingiustizia, l’alleato e il nemico, e la lesa maestà

torto, giustizia, alleati, utilità, fine, nemico, Stato, condanna,

cap. XVI-5: Diritto naturale e diritto divino

“nello stato naturale tutti coloro i quali non hanno l’uso di ragione vivono per supremo diritto secondo le leggi del desiderio”

“la suprema podestà… può consultare gli uomini, ma non è tenuta a riconoscere nessuno come giudice…”

“…bisogna prima ubbidire a Dio quando abbiamo una rivelazione certa e indubitabile”

cap. XVII-1: Si mostra che nessuno può né deve trasferire tutti i suoi diritti alla suprema potestà

cap. XVII-2: mezzi a cui fa ricorso il potere costituito per la propria conservazione.

“Tutti, infatti, sia i governanti sia i governati, sono uomini, purtroppo inclini senza requie alla dissolutezza.”

[avarizia, lusso, dissolutezza, vantaggio, vanità]

cap. XVII-3: descrizione della genesi e delle istituzioni dello Stato teocratico ebraico.

cap. XVII-4: a. I contrappesi al potere dei prìncipi

[consenso del popolo al prìncipe, esercito di cittadini (vs milizie mercenarie), gestione del potere in ragione dell’età e del valore,]

cap. XVII-5: Le cause che portarono lo Stato ebraico alla rovina

cap. XVIII-1: Aspetti notevoli del primo Stato ebraico, degni di essere imitati, e loro successiva degenerazione

  1. Non è in contrasto con il regno di Dio eleggere una suprema maestà che abbia il supremo diritto del comando (mosè).
  2. Sebbene i ministri del culto fossero gli interpreti delle leggi, tuttavia non spettava a loro giudicare i cittadini e scomunicare qualcuno: ciò, infatti era di competenza dei giudici e dei prìncipi eletti dal popolo.

cap. XVIII-2: Quattro principi politici dedotti

Vediamo assai chiaramente:

  1. quanto sia dannoso, tanto per la religione quanto per lo Stato, concedere ai ministri di culto il diritto di decretare o di trattare gli affari del governo
  2. Vediamo quanto sia pericoloso riferire al diritto divino le cose puramente speculative e fare leggi intorno alle opinioni su cui gli uomini sono soliti. o possono disputare. (Pilato, Cristo e il popolo)
  3. Vediamo quanto sia necessario, tanto per lo Stato quanto per la religione, concedere alla suprema podestà il diritto di decidere ciò che è lecito da ciò che è illecito.
  4. Vediamo, infine, quanto sia dannoso, per un popolo non abituato a vivere sotto i re e che ha già leggi stabilite.

“… deve essere necessariamente mantenuta la forma propria di ciascun governo e che non può essere cambiata senza correre il rischio della sua totale rovina.”

cap. XIX-1: Il regno di dio, cioè il regno in cui la giustizia e la carità hanno forza di legge, si attua necessariamente per mezzo del potere politico.

… voglio infatti dimostrare che la religione riceve forza di legge soltanto dal decreto di coloro che hanno il diritto di comandare, e che Dio non ha alcun regno particolare sopra gli uomini se non per mezzo di coloro che detengono il potere.

tanto coloro che vivono secondo le leggi dell’appetito, quanto coloro che vivono secondo le leggi della ragione, hanno diritto a tutto ciò che possono (vedi cap. XVI)

cap. XIX-2: Il diritto del potere politico ad adattare l’esercizio della pietà e il culto esterno di Dio alla pace dello Stato

cap. XIX-3: [profeti, minaccia regicidio, contenimento potere dei prìncipi, ma…non hanno potere di giudizio]

Le somme podestà di oggi hanno in assoluto questo diritto [su tutte le cose, sia sacre sia civili], purché soltanto non consentano che i dogmi della religione aumentino in gran numero né che si confondano con le scienze. [critica alla Chiesa cattolica]

cap. XX-1: Il diritto di pensare liberamentenon è trasferibile, né può essere soppresso dal potere politico.

“Per questa ragione ci preme qui ricercare fino a che punto si possa e si debba concedere a ognuno questa libertà, fatta salva la pace dello Stato e fatto salvo il diritto delle supreme potestà; e questo, come ho avvertito all’inizio del capitolo XVI, è stato qui il mio principale proposito. Dai fondamenti dello Statospiegati sopra segue nella maniera più evidente che il suo fine ultimo non è dominare né tenere a freno gli uomini con la paura e renderli di diritto di un altro, ma, al contrario, liberare ciascuno dalla paura, affinché viva, per quanto è possibile, con sicurezza, cioè affinché conservi nel migliore dei modi il suo diritto naturale a esistere e a operare senza danno né suo né degli altri. Il fine dello Stato, dico, non è cambiare gli uomini da esseri razionali in bestie o automi, ma, al contrario, fare in modo che la loro mente e il loro corpo compiano nella sicurezza le loro funzioni e che essi si servano della libera ragione, e non combattano con odio, ira o inganno, né si comportino l’un verso l’altro con animo ostile. Il fine dello Stato, dunque, è la libertà.”

cap. XX-2: Il diritto di pensare liberamente non si estende alle opinioni sovversive.

Chi vuole determinare tutto con le leggi, stimolerà i vizi piuttosto che correggerli. Ciò che non può essere proibito deve necessariamente essere concesso, sebbene spesso ne segua un danno. Quanti mali infatti non nascono dal lusso, dall’invidia, dall’avarizia, dall’ubriachezza e altre cose simili? Queste sono tuttavia tollerate perché non possono essere proibite per ordine della legge, sebbene siano in realtà vizi; per cui a maggior ragione deve essere concessa la libertà di giudizio, che è certamente una virtù, né può essere repressa… soprattutto per promuovere le scienze e le arti.

cap. XX-3: Instabilità dello Stato che non riconosce la libertà di pensiero e di espressione.

… gli uomini devono essere governati in modo tale che, sebbene pensino apertamente cose diverse e contrarie, vivano tuttavia in concordia.”

“Con queste cose abbiamo mostrato che:
1. è impossibile togliere agli uomini la libertà di dire ciò che pensano;
2. questa libertà può essere concessa a ognuno, fatti salvi il diritto e l’autorità delle supreme potestà, e ognuno può conservarla, fatto salvo lo stesso diritto, se da qui non prenda la licenza per introdurre nello Stato qualcosa come diritto o per fare qualcosa contro le leggi costituite;
3. ognuno può avere questa medesima libertà, fatta salva la pace dello Stato, e da essa non nasce alcun inconveniente che non possa essere facilmente eliminato:
4. ognuno può averla [libertà], fatta salva anche la pietà;
5. le leggi fatte intorno alle cose speculative sono del tutto inutili;
6. infine, questa libertà non solo può essere concessa, salvi restando la pace dello Stato, la pietà e il diritto delle supreme potestà, ma anche deve essere concessa per conservare tutte queste cose”

“Concludiamo pertanto qui, come sopra nel capitolo XVIII, che niente è più sicuro per lo Stato del fatto che la pietà e la religione siano circoscritte al solo esercizio della carità e della giustizia, che il diritto delle supreme potestà, tanto riguardo alle cose sacre quanto riguardo alle cose profane, si riferisca soltanto alle azioni, e che per il resto si conceda a ognuno sia di pensare ciò che vuole sia di dire ciò che pensa.”

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